Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori. Art. 535 del Codice Penale.
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Art. 535. Tratta di donne e di minori.
[Art. 535. Tratta di donne e di minori. (1)
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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