http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: agosto 1999

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martedì 31 agosto 1999

Avvocato penalista - Età della persona offesa. Art. 539 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Età della persona offesa. Art. 539 del Codice Penale.
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Art. 539. Età della persona offesa.

[Art. 539. Età della persona offesa. (1)

Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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lunedì 30 agosto 1999

Avvocato penalista - Misura di sicurezza. Art. 538 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Misura di sicurezza. Art. 538 del Codice Penale.
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Art. 538. Misura di sicurezza.
 
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
 
La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
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domenica 29 agosto 1999

Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori commessa all'estero. Art. 537 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di donne e di minori commessa all'estero. Art. 537 del Codice Penale.
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Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero.

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
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sabato 28 agosto 1999

Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. Art. 536 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. Art. 536 del Codice Penale.
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Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.
 
[Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. (1)
 
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
 
Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.
 
Si applicano i cpv. dell'art. 533.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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venerdì 27 agosto 1999

Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori. Art. 535 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di donne e di minori. Art. 535 del Codice Penale.
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Art. 535. Tratta di donne e di minori.
 
[Art. 535. Tratta di donne e di minori. (1)
 
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
 
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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giovedì 26 agosto 1999

Avvocato penalista - Sfruttamento di prostitute. Art. 534 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sfruttamento di prostitute. Art. 534 del Codice Penale.
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Art. 534. Sfruttamento di prostitute.

[Art. 534. Sfruttamento di prostitute. (1)

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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mercoledì 25 agosto 1999

Avvocato penalista - Costrizione alla prostituzione. Art. 533 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Costrizione alla prostituzione.  Art. 533 del Codice Penale.
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Art. 533. Costrizione alla prostituzione.
 
[Art. 533. Costrizione alla prostituzione. (1)
 
Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
 
La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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martedì 24 agosto 1999

Avvocato penalista - Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. Art. 532 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. Art. 532 del Codice Penale.
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Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.
 
[Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. (1)
 
Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
 
Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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lunedì 23 agosto 1999

Avvocato penalista - Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Art. 531 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Art. 531 del Codice Penale.
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Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
 
[Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. (1)
 
Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
 
Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
 
La pena è raddoppiata:
 
1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
 
2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;
 
3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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domenica 22 agosto 1999

Avvocato penalista - Corruzione di minorenni. Art. 530 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione di minorenni. Art. 530 del Codice Penale.
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Art. 530. Corruzione di minorenni.
 
[Art. 530. Corruzione di minorenni. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
 
La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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sabato 21 agosto 1999

Avvocato penalista - Atti e oggetti osceni: nozione. Art. 529 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti e oggetti osceni: nozione. Art. 529 del Codice Penale.
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Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione.

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
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venerdì 20 agosto 1999

Avvocato penalista - Pubblicazioni e spettacoli osceni. Art. 528 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblicazioni e spettacoli osceni. Art. 528 del Codice Penale.
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Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.
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giovedì 19 agosto 1999

Avvocato penalista - Atti osceni. Art. 527 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti osceni. Art. 527 del Codice Penale.
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Art. 527. Atti osceni.
 
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. (1)
 
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
 
(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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mercoledì 18 agosto 1999

Avvocato penalista - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Art. 526 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Art. 526 del Codice Penale.
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Art. 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.
 
Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.
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martedì 17 agosto 1999

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti. Art. 525 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze attenuanti. Art. 525 del Codice Penale.
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Art. 525. Circostanze attenuanti.
 
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.
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lunedì 16 agosto 1999

Avvocato penalista - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio. Art. 524 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio. Art. 524 del Codice Penale.
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Art. 524. Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.
 
Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.
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domenica 15 agosto 1999

Avvocato penalista - Ratto a fine di libidine. Art. 523 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ratto a fine di libidine. Art. 523 del Codice Penale.
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Art. 523. Ratto a fine di libidine.
 
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.
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sabato 14 agosto 1999

Avvocato penalista - Ratto a fine di matrimonio. Art. 522 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ratto a fine di matrimonio. Art. 522 del Codice Penale.
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Art. 522. Ratto a fine di matrimonio.
 
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
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venerdì 13 agosto 1999

Avvocato penalista - Atti di libidine violenti. Art. 521 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti di libidine violenti. Art. 521 del Codice Penale.
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Art. 521. Atti di libidine violenti.

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
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giovedì 12 agosto 1999

Avvocato penalista - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Art. 520 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Art. 520 del Codice Penale.
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Art. 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
 
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.
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mercoledì 11 agosto 1999

Avvocato penalista - Della violenza carnale. Art. 519 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Della violenza carnale. Art. 519 del Codice Penale.
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Art. 519. Della violenza carnale.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
 
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
 
3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
 
4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
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martedì 10 agosto 1999

Avvocato penalista - Pubblicazione della sentenza. Art. 518 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblicazione della sentenza. Art. 518 del Codice Penale.
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Art. 518. Pubblicazione della sentenza.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
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lunedì 9 agosto 1999

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 517 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza attenuante. Art. 517 quinquies del Codice Penale.
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Art. 517 quinquies. Circostanza attenuante. (1)
 
Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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domenica 8 agosto 1999

Avvocato penalista - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art. 517 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art. 517 quater del Codice Penale.
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Art. 517 quater.  Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (1)
 
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n°. 99
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sabato 7 agosto 1999

Avvocato penalista - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Art. 517 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Art. 517 ter del Codice Penale.
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Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (1)
 
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, coma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n°. 99
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venerdì 6 agosto 1999

Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 517 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante. Art. 517 bis del Codice Penale.
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Art. 517 bis. Circostanza aggravante.
 
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
 
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
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giovedì 5 agosto 1999

Avvocato penalista - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Art. 517 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Art. 517 del Codice Penale.
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Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro. (2)
 
(1) Parole introdotte dall’art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n°. 99
 
(2) Parole così sostituite dall’art. 1, comma 10, del D. L. 14 marzo 2005, n°. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n°. 80
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mercoledì 4 agosto 1999

Avvocato penalista - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Art. 516 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Art. 516 del Codice Penale.
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Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
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martedì 3 agosto 1999

Avvocato penalista - Frode nell'esercizio del commercio. Art. 515 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode nell'esercizio del commercio. Art. 515 del Codice Penale.
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Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.
 
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
 
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
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lunedì 2 agosto 1999

Avvocato penalista - Frodi contro le industrie nazionali. Art. 514 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frodi contro le industrie nazionali. Art. 514 del Codice Penale.
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Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.
 
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
 
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
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domenica 1 agosto 1999

Avvocato penalista - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Art. 513 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Art. 513 bis del Codice Penale.
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Art. 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
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