Avvocato penalista - Età della persona offesa. Art. 539 del Codice Penale.
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Art. 539. Età della persona offesa.
[Art. 539. Età della persona offesa. (1)
Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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Art. 539. Età della persona offesa.
[Art. 539. Età della persona offesa. (1)
Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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