http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Il pagamento parziale e/o saltuario dell'assegno di mantenimento dei figli comporta la condanna per il reato di cui all'Art. 570 del Codice Penale; nel caso, la condanna è stata inflitta ad un commercialista.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

sabato 13 dicembre 2014

Avvocato penalista - Il pagamento parziale e/o saltuario dell'assegno di mantenimento dei figli comporta la condanna per il reato di cui all'Art. 570 del Codice Penale; nel caso, la condanna è stata inflitta ad un commercialista.

Avvocato penalista - Il pagamento parziale e/o saltuario dell'assegno di mantenimento dei figli comporta la condanna per il reato di cui all'Art. 570 del Codice Penale; nel caso, la condanna è stata inflitta ad un commercialista.
___________________________________
 
Avvocato penalista - Il pagamento parziale e/o saltuario dell'assegno di mantenimento dei figli comporta la condanna per il reato di cui all'Art. 570 del Codice Penale; nel caso, la condanna è stata inflitta ad un commercialista.
___________________________________
 
"" Mantenimento figli. Pagamenti saltuari e parziali. Condannato commercialista
 
Mantenimento figli. Pagamenti saltuari e parziali. Condannato commercialista
 
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 15 maggio – 27 giugno 2014, n. 27989
Presidente Garribba – Relatore Villoni
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato il caso di un commercialista in ordine al reato di cui all’articolo 570 c.p. commesso nei confronti dei figli, già maggiorenni all’epoca dei fatti.
 
Articolo 570 Codice Penale Violazione degli obblighi di assistenza familiare
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; [75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
 
Con riferimento alla capacità economica del ricorrente, la Corte ha invero dato atto della sua professione di commercialista e rilevato che i pagamenti saltuari e parziali da lui effettuati in favore della moglie separata non potevano ritenersi sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei sog­getti beneficiari dell’emolumento stabilito in sede giudiziale civile.
 
Il comportamento tenuto dall’uomo, “integra, infatti, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza, specie in seguito all’estensione alla separazione della previsione di cui all’art. 12 sexies I. n. 898 del 1970 ad opera dell’art. 3 I. 8 febbraio 2006, n. 54 (Cass. Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011, B., Rv. 250090)“.
 
Secondo la Corte, nel caso di specie, “non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione o di erronea applicazione di legge, avendo la Corte territoriale riaffermato il consolidato principio secondo cui non risulta esonerato il genitore dall’obbligo di mantenimento economico per effetto dell’intervento sussidiario dell’altro“.
 
Ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre, infatti, anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (v. tra le più recenti decisioni massimate Cass. Sez. 6, sent. n. 14906 del 03/02/2010, B., Rv. 247022). ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
___________________________________
 
Avvocato penalista - Il pagamento parziale e/o saltuario dell'assegno di mantenimento dei figli comporta la condanna per il reato di cui all'Art. 570 del Codice Penale; nel caso, la condanna è stata inflitta ad un commercialista.
___________________________________
 
 

Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________