http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - E' Truffa (militare) ossia il reato di cui all'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace il fatto del militare che non comunichi alla P.A. di svolgere un'altra attività incompatibile.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

sabato 6 dicembre 2014

Avvocato penalista - E' Truffa (militare) ossia il reato di cui all'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace il fatto del militare che non comunichi alla P.A. di svolgere un'altra attività incompatibile.

Avvocato penalista - E' Truffa (militare) ossia il reato di cui all'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace il fatto del militare che non comunichi alla P.A. di svolgere un'altra attività incompatibile.
___________________________________

Avvocato penalista - E' Truffa (militare) ossia il reato di cui all'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace il fatto del militare che non comunichi alla P.A. di svolgere un'altra attività incompatibile.
___________________________________
 
L'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace, intitolato alla Truffa (militare), prevede e stabilisce che:

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2)    se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.

La condanna importa la rimozione.

"" Truffa militare, mancata comunicazione alla P.A. di un’attività incompatibile

Truffa militare, mancata comunicazione alla P.A. di un’attività incompatibile

Corte di Cassazione sezione 1 penale, sentenza 15.05.2014 n° 20323

Con la sentenza n° 20323/2014 che si commenta di seguito, la Cassazione ha trattato un caso di truffa militare all’esito del giudizio avanti la Corte Militare di Appello di Roma del 03.07.2013.

Tale ipotesi di truffa veniva ravvisata nell’aver taciuto, l’imputato, una sua nuova attività’ lavorativa incompatibile con la protrazione del rapporto di lavoro con la P.A.

In effetti, nel periodo dall’aprile 2006 al novembre 2007 il ricorrente, conseguita la laurea in medicina, stipulo’ un contratto di lavoro continuativo presso la casa di cura (OMISSIS), dapprima con un impegno di quaranta ore settimanali e poi di trentotto ore settimanali, con una retribuzione annua pari a 45.000 euro prima e ad 84 mila euro nel 2007.

Si riteneva quindi corretto che l’(OMISSIS) fosse operante in modo continuativo presso la clinica menzionata, ancorche’ ancora dipendente dell’amministrazione pubblica, cosi’ incorrendo nella palese incompatibilita’ di ruoli, come previsto dal Testo Unico n° 3 10.01.1957 operante per tutti i dipendenti pubblici.

Veniva pertanto individuata proprio nella mancata comunicazione dell’attivita’ svolta (peraltro ampiamente ammessa dell’imputato, in ragione della necessita’ di non abbandonare il certo per l’incerto) all’amministrazione di appartenenza l’artificio ed il raggiro di tacere, non il fatto di avere conseguito la laurea e l’abitazione alla professione medica, ma il rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato con una casa di cura.

A tale silenzio segui’ il fatto, economicamente apprezzabile, che l’amministrazione oltre che mantenergli il posto di lavoro lo retribui’ regolarmente.

Non poteva portare ad opinare diversamente l’argomento sviluppato dalla difesa, secondo cui il (OMISSIS) avrebbe avuto comunque diritto alla retribuzione perche’ in condizioni fisiche precarie, atteso che il profilo delle certificazioni mediche false era stato ampiamente superato e corretto con una nuova contestazione, facente leva sul fatto di aver nascosto il rapporto di lavoro continuativo all’Amministrazione di appartenenza che, se solo ne avesse avuto contezza, avrebbe immediatamente interrotto il rapporto e quindi il corso della retribuzione. ""
___________________________________

Avvocato penalista - E' Truffa (militare) ossia il reato di cui all'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace il fatto del militare che non comunichi alla P.A. di svolgere un'altra attività incompatibile.
___________________________________

 

Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________