Avvocato penalista - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari. Art. 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
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Art. 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
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