Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Liquidazione coatta amministrativa. (1)
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n°. 270.
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Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Liquidazione coatta amministrativa. (1)
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n°. 270.
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