Avvocato penalista - Coadiutori del curatore. Art. 231 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 231 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Coadiutori del curatore.
Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
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Art. 231 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Coadiutori del curatore.
Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
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