Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.
Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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