Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Falso in attestazioni e relazioni. (1)
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. (2)
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
(1) Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell’art. 33, del D. L. 22 giugno 2012, n°. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n°. 134.
(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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