Avvocato penalista - Accettazione di retribuzione non dovuta. Art. 229 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 229 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Accettazione di retribuzione non dovuta.
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
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