Avvocato penalista - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento. Art. 228 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 228 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.
Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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