Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. (1)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (2)
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (3).
(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
(3) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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