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mercoledì 8 luglio 2015

Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.
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"" Un’educazione troppo rigida ai figli potrebbe configurare il reato di violenza privata

Un’educazione troppo rigida ai figli potrebbe configurare il reato di violenza privata

Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 42962 del 07/11/2012

La Cassazione dice basta all’educazione troppo rigida dei figli e con la sentenza n. 42962/2012 condanna per violenza privata il padre di una ragazza costretta a recarsi insieme a lui dai nonni per scusarsi del comportamento insolente” (cosí definito dal padre) che la stessa aveva avuto negli ultimi giorni.

La Cassazione manifesta chiaramente la propria contrarietà ai metodi “educativi” violenti e che non tengono conto della volontà dei figli e per questo ha convalidato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti del rigido genitore pugliese.

Dalla ricostruzione della vicenda che ha originato tutto il processo giunto fino alla massima corte é emerso che la madre affidataria della bambina aveva denunciato il padre perché questo aveva letteralmente trascinato la figlia dalla scuola fino alla casa del nonno dove poi aveva costretto la ragazzina a scusarsi.

Secondo i giudici della suprema corte di cassazione “quali che fossero le finalità educative perseguite” dal padre, “il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l’uso gratuito della violenza”.

Per gli ermellini “la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l’abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione” (art. 51 c.p.).

La Corte osserva inoltre che “anche il richiamo al permanere della potestà genitoriale in capo al padre non affidatario è fuori centro rispetto all’apparato motivazionale della sentenza impugnata”.

Per tutte queste considerazioni i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo che si giustificava sostenendo che il suo scopo “non era quello di fare incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi con il nonno nei confronti del quale aveva tenuto un comportamento insolente”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/uneducazione-troppo-rigida-ai-figli-potrebbe-configurare-il-reato-di-violenza-privata/
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