http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Non commette doping il palestrato che assume sostanze dopanti, se non partecipa a gare sportive e non persegue un fine di profitto.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

giovedì 11 giugno 2015

Avvocato penalista - Non commette doping il palestrato che assume sostanze dopanti, se non partecipa a gare sportive e non persegue un fine di profitto.

Avvocato penalista - Non commette doping il palestrato che assume sostanze dopanti, se non partecipa a gare sportive e non persegue un fine di profitto.
____________________________________

Avvocato penalista - Non commette doping il palestrato che assume sostanze dopanti, se non partecipa a gare sportive e non persegue un fine di profitto. 
____________________________________

"" Cassazione, per i palestrati non c’è doping

Cassazione, per i palestrati non c’è doping

Corte di Cassazione – Sentenza n. 843 depositata il 9 gennaio 2013

Non tutti possono avere un fisico scolpito e molti, amanti dei muscoli e della “tartaruga”, sono pronti a far di tutto per procurarsi un “fisico bestiale”.


Pur di raggiungere quegli obiettivi estetici desiderati molti sono pronti a mettere a repentaglio la propria salute assumendo farmaci e sostanze dopanti.

Sarebbe un controsenso farsi male dentro (assumendo dette sostanze) per apparire meglio fuori ma è proprio questo il “sistema magico” utilizzato da molti palestrati.

L’argomento trattato dalla sentenza in oggetto non parla di sportivi, atleti legati ai profitti dei risultati nelle gare sportive etc., ma solo di “palestrati” cioè coloro che assumono sostanze dopanti solo ed esclusivamente per migliorare esteticamente il loro fisico.

Secondo i giudici della Cassazione i palestrati devono essere assolti dall’accusa di doping perchè, nonostante i rischi per la salute, si tratta di una libertà personale che attiene solo alla sfera privata dell’individuo e non ci sarebbero riflessi di alcun genere sulla collettività.

In questo modo la Cassazione ha annullato la decisione presa dalla corte d’appello dell’Aquila che condannava a 5 mesi e 300 euro di multa 3 ragazzi di pescara dediti all’assunzione di sostanze anabolizzanti acquistati nel circuito illegale col solo scopo di “modificare il proprio aspetto fisico, anche a costo di assumere sostanze tossiche, palesemente dannose per la salute ed il loro benessere psico-fisico”.

Gli ermellini hanno osservato che anche se la legge antidoping punisce sia chi vende o favorisce la vendita di anabolizzanti ma anche chi semplicemente assume queste sostanze nel caso dei suddetti palestrati non è ravvisabile l’elemento del profitto ma soltanto la “fissazione” di avere un fisico fuori dal comune.

Per la Corte territoriale col termine “profitto” deve ricomprendersi «anche la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni o aspetto fisico e quindi anche la soddisfazione di un piacere narcisistico».

Tesi non condivisa dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 843/2013 affermano che in tal modo si arriverebbe a includere nella nozione di profitto «ogni circostanza che, senza ledere diritti o interessi altrui, si risolva in una mera lesione della sfera soggettiva dell’agente».

Secondo i Supremi Giudici «deve escludersi che il fine di compiere una azione in danno di sé stessi, sia pure perseguendo una utilità meramente immaginaria o fantastica (come in questo caso), possa integrare il fine del profitto».

Inoltre la Corte osserva che ragionando diversamente “si arriverebbe al paradosso di considerare dettata dal fine di profitto anche l’azione di chi si procuri, nel mercato illegale, dei barbiturici allo scopo di suicidarsi».

In questa maniera la Cassazione ha assolto i giovani palestrati con la formula «perché il fatto non costituisce reato» ma speriamo che questa decisione (che farà certamente discutere) non spinga altri “palestrati” verso la rischiosa strada del doping. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-per-i-palestrati-non-ce-doping/
____________________________________

Avvocato penalista - Non commette doping il palestrato che assume sostanze dopanti, se non partecipa a gare sportive e non persegue un fine di profitto. 
____________________________________



Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________