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sabato 25 maggio 2013

Avvocato penalista - Le telefonate personali o private, se effettuate mediante il telefono del proprio ufficio pubblico, costituiscono reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.

Avvocato penalista - Le telefonate personali o private, se effettuate mediante il telefono del proprio ufficio pubblico, costituiscono reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.  
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Avvocato penalista - Le telefonate personali o private, se effettuate mediante il telefono del proprio ufficio pubblico, costituiscono reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.  
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""" Chiamate personali col telefono dell’ufficio è reato

Reato di peculato d’uso per il dipendente pubblico che usa il telefono dell’ufficio per chiamate personali.

Scatta il reato di peculato d’uso per il dipendente pubblico che fa uso personale del telefono dell’ufficio. Lo ha ricordato, di recente, la Corte di Cassazione con una sentenza che molti dipendenti pubblici farebbero bene a conoscere [1].
 
Il peculato d’uso, a differenza del peculato ordinario, si configura quando il soggetto fa uso solo momentaneo della cosa appartenente alla Pubblica amministrazione e la restituisce immediatamente dopo [2].

Secondo i giudici, affinché il reato sussista, è necessario che le telefonate abbiano un valore economicamente apprezzabile. Non sono, quindi, condannate le telefonate brevi, anche se solo “ricreative” e non dettate da ragioni d’urgenza.

Per misurare la rilevanza delle telefonate ai fini della condannabilità del dipendente chiacchierone si fa riferimento a:
 
- tempo perso al telefono e sottratto al lavoro
- danno economico dovuto al costo delle chiamate.

Quest’ultimo si misura diversamente a seconda del tipo di contratto di utenza telefonica. Il costo sarà maggiore se il contratto prevede una tariffa a consumo e più lieve nel caso di un a forfait.

Il valore economico delle telefonate è sicuramente rilevante dal punto di vista penale quando il dipendente usa di continuo il telefono dell’ufficio: più telefonate consecutive possono essere considerate come un’unica lunga e dispendiosa chiamata.

In passato la Cassazione [3] riteneva che le telefonate prolungate fatte dal telefono dell’ufficio integrassero il reato, più grave, del peculato ordinario che avviene quando il colpevole si appropria della cosa della Pubblica amministrazione di cui dispone per ragioni di lavoro e non la restituisce.
 
L’appropriazione avrebbe riguardato non il telefono in sé, ma “le energie costituite da impulsi elettronici” di proprietà della Pubblica amministrazione.
 
Con il recente orientamento, invece, questa interpretazione viene superata. Secondo i giudici, infatti, l’abuso di telefonate dall’ufficio può configurare solo peculato d’uso che presuppone un uso solo momentaneo della cosa pubblica.

[1] Cass. sez. unite, sent. n. 19054/2013.
[2] Art. 314 cod. pen. : “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni (peculato ordinario). Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (peculato d’uso).
[3] Cass. sent. n. 3883/2002. """

Fonte La legge per tutti.it

http://www.laleggepertutti.it/29060_chiamate-personali-col-telefono-dellufficio-e-reato
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Avvocato penalista - Le telefonate personali o private, se effettuate mediante il telefono del proprio ufficio pubblico, costituiscono reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.  
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