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domenica 5 maggio 2013

Avvocato penalista - Stalking (come è noto ai più) è il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del Codice penale, intitolato agli Atti persecutori (che è il suo vero nome o titolo di reato).

Avvocato penalista - Stalking (come è noto ai più) è il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del Codice penale, intitolato agli Atti persecutori (che è il suo vero nome o titolo di reato).
 
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione che è indicata più sotto, l'autore di questo reato (lo stalker) non può avvicinarsi non solo alla vittima, ma neppure ai parenti della vittima.
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Avvocato penalista - Stalking (come è noto ai più) è il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del Codice penale, intitolato agli Atti persecutori (che è il suo vero nome o titolo di reato).
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L'Art. 612 bis del Codice penale (1), intitolato agli Atti persecutori, prevede che:
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)

 La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

 La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.
 
La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.
(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
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""" Stalking: lo stalker non può avvicinarsi neanche ai parenti della vittima.

Allo stalker può essere vietato di avvicinarsi, non solo alla vittima, ma anche, in ragione della sua pericolosità, ai parenti e agli amici di quest’ultima.
 
Allo stalker il giudice può impedire non solo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, ma anche ai familiari e alle persone ad essa care: ciò perché – sostiene la Cassazione in una recentissima sentenza [1] – bisogna evitare che il molestatore tenda a colpire, sia pure indirettamente, la vittima attraverso le persone che, con quest’ultima, sono a stretto contatto. Per cui, poiché elencare in modo analitico, uno per uno, tutti tali soggetti risulterebbe impossibile, è sufficiente che il giudice estenda il divieto, con un generico richiamo, a “tutte le persone legate alla vittima da un rapporto di parentela, di lavoro o di natura affettiva”.
 
Lo scopo di tale previsione è di garantire una cautela speciale e preventiva alla vittima a cui lo stalker ha cagionato un perdurante stato di ansia e di paura, con reiterate minacce di morte, lesioni, ingiurie e danneggiamenti.

Ovviamente, nel determinare una misura tanto restrittiva devono influire la valutazione sulla personalità dell’indagato, nonché la sua propensione a commettere reati.
 
Restano esclusi invece, dal divieto di avvicinamento, gli eventuali, occasionali e non prevedibili luoghi ove gli incontri non si traducano in un contatto molesto (per es. una passeggiata per strada, purché in luoghi diversi da quelli che l’indagato sa essere abitualmente frequentati per motivi di lavoro, di vita o affettivi).
 
[1] Cass. sent. n. 14297 del 26.03.2013. """

Fonte La legge per tutti.it :

http://www.laleggepertutti.it/26758_lo-stalker-non-puo-avvicinarsi-neanche-ai-parenti-della-vittima
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Avvocato penalista - Stalking (come è noto ai più) è il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del Codice penale, intitolato agli Atti persecutori (che è il suo vero nome o titolo di reato).
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