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martedì 28 maggio 2013

Avvocato penalista - Le telefonate erotiche a pagamento non equivalgono ad una attività di prostituzione.

Avvocato penalista - Le telefonate erotiche a pagamento non equivalgono ad una attività di prostituzione.
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Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Sebbene immorali, non integrano alcuna delle fattispecie delittuose connesse al mestiere più antico del mondo, quali, per esempio, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione.

Per cui il gestore od il proprietario di """ un’attività di telefonate erotiche a pagamento non può essere condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione [1] non essendo le telefonate erotiche considerate come un’attività di prostituzione vera e propria in quanto non “impegnano” le zone erogene del corpo. """
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Avvocato penalista - Le telefonate erotiche a pagamento non equivalgono ad una attività di prostituzione.
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""" Fare telefonate erotiche a pagamento non è reato.

Si ha prostituzione solo quando l’attività sessuale interessi le parti erogene del proprio corpo.

Chi gestisce un’attività di telefonate erotiche a pagamento non può essere condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione [1] non essendo le telefonate erotiche considerate come un’attività di prostituzione vera e propria in quanto non “impegnano” le zone erogene del corpo.

Questo è il principio stabilito dalla Cassazione [2] dopo aver svolto le seguenti considerazioni.

Per prostituzione si intende qualsiasi attività sessuale svolta a pagamento dalla prostituta che mette il proprio corpo a disposizione del cliente al fine di soddisfarne la libidine. L’attività sessuale può essere compiuta anche dalla prostituta su se stessa e quindi senza contatto fisico tra prostituta e cliente. Dunque, in teoria, l’attività di prostituzione può essere svolta anche a distanza, come ad esempio nel caso di una prestazione sessuale richiesta ed effettuata al telefono.

Comunque la predetta attività sessuale può definirsi “prostituzione” solamente se la prostituta, retribuita, compie atti sulle zone erogene del proprio corpo in modo tale da soddisfare la libidine del cliente.

E infatti la Corte stessa, ad esempio, non considera attività di prostituzione il solo fatto di spogliarsi dietro corrispettivo al fine di eccitare l’istinto sessuale (ballerine di lap dance) a meno che a ciò non si aggiungano anche contatti corporei (se ai clienti è consentito  accarezzare le ballerine).

Quindi, non è considerata attività di prostituzione quella di una ragazza che effettua conversazioni dal contenuto erotico al telefono senza compiere atti sessuali sulle zone erogene del proprio corpo. Non rileva poi se l’interlocutore, autonomamente, compia su se stesso atti sessuali a seguito delle suddette conversazioni.

Infatti, anche se hanno il fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, le prestazioni vocali non possono assolutamente essere considerate come attività sessuale in quanto non “impegnano” le zone erogene del corpo. Di conseguenza, non può essere condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione chiunque gestisca un servizio di telefonate erotiche a pagamento.

In sintesi. Una cosa è il fare, altra cosa è il dire. Una cosa è compiere atti sessuali, altra cosa è effettuare telefonate dal contenuto erotico.
 
[1] Art. 3 L. 75/58.
[2] Cass. sent. 33546/12. """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/27500_fare-telefonate-erotiche-a-pagamento-non-e-reato

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Avvocato penalista - Le telefonate erotiche a pagamento non equivalgono ad una attività di prostituzione.
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