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lunedì 20 maggio 2013

Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
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Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
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L'art. 574 bis del Codice Penale (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero), prevede che:

""" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori».  """
 
Queste potrebbero essere le conseguenze, civili e penali, di certi contegni non battezzati bene ... 
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""" Sottrazione di minore e fuga all’estero: sentenza italiana esecutiva in Europa.

Scappare all’estero con il proprio bambino può comportare un processo in contumacia e il decadimento dalla potestà genitoriale.

Il coniuge che abbia la potestà genitoriale sul minore non può sottrarlo all’altro genitore, per esempio, portandolo con sé all’estero. Tale comportamento, in quanto considerato particolarmente grave, viene sanzionato con la perdita della potestà genitoriale.

La sanzione.

La perdita della potestà genitoriale comporta, per il coniuge fuggito all’estero, la sospensione dei propri diritti nei confronti del minore e può essere pronunciata anche in sua assenza [1].
 
La sentenza con cui il giudice dichiara il decadimento della potestà genitoriale è valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ed è accompagnata dalla richiesta di rientro immediato del minore nel suo Stato di origine.

Richiesta di rientro del minore.

Più complicata è la fase relativa alle modalità di esecuzione della richiesta di rientro del minore, in tutti quei casi in cui il coniuge si rifiuti o non provveda a riconsegnare il minore sotto la custodia dell’altro genitore.
 
Quest’ambito è infatti disciplinato dalla legge nazionale dello Stato in cui si trova il minore, che pertanto deve riconoscere la validità della richiesta del giudice italiano [2].

Certificato.

La procedura di riconoscimento della richiesta prevede che il genitore, o chi ne sia interessato, debba rivolgersi al giudice dello Stato in cui il minore risiede abitualmente, e chiedergli di produrre un apposito certificato [3].
 
Tale certificato rende la sentenza inoppugnabile [4] ossia definitiva, ed il suo riconoscimento da parte delle Autorità straniere rende la richiesta di rientro del minore suscettibile di immediata applicazione anche nell’ordinamento estero.

In pratica.
 
Per ottenere il rientro del minore è necessario rivolgersi al giudice dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale per avviare la procedura di decadimento della potestà genitoriale dell’altro coniuge.
 
Tale sentenza, che può essere pronunciata anche in assenza dell’altro coniuge, una volta certificata e quindi riconosciuta dalle Autorità estere, comporta che la richiesta di rientro del minore è valida ed esecutiva anche nel territorio dello Stato estero, e pertanto, suscettibile di essere applicata anche nell’ordinamento straniero.

[1] La materia è disciplinata dal Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio europeo.
[2] Art. 47 Reg. CE n. 2201/2003.
[3] Art. 36 Reg. CE n. 2201/2003.
[4] Art. 24 Reg. CE n. 2201/2003. “Se non nel caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione”. """
  
Fonte La legge per tutti.it

http://www.laleggepertutti.it/27546_sottrazione-di-minore-e-fuga-allestero-sentenza-italiana-esecutiva-in-europa
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Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
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