http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Le false o non veritiere dichiarazioni, rese per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, possono costituire reato, ma solo entro certi e predeterminati limiti; al di sotto di essi, sono sanzionabili solo in via amministrativa e non pure penalmente.

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venerdì 24 maggio 2013

Avvocato penalista - Le false o non veritiere dichiarazioni, rese per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, possono costituire reato, ma solo entro certi e predeterminati limiti; al di sotto di essi, sono sanzionabili solo in via amministrativa e non pure penalmente.

Avvocato penalista - Le false o non veritiere dichiarazioni, rese per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, possono costituire reato, ma solo entro certi e predeterminati limiti; al di sotto di essi, sono sanzionabili solo in via amministrativa e non pure penalmente.   
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Avvocato penalista - Le false o non veritiere dichiarazioni, rese per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, possono costituire reato, ma solo entro certi e predeterminati limiti; al di sotto di essi, sono sanzionabili solo in via amministrativa e non pure penalmente.   
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""" False dichiarazioni per esenzione ticket: solo sanzioni amministrative.

Non commette reato chi rilascia false dichiarazioni per ottenere l’esenzione dal ticket se il vantaggio economico che riceve è inferiore a € 3.999,96.

Il cittadino che rilascia delle dichiarazioni false per ottenere un’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie non commette il reato di falso, ma di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”: se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96, si applica soltanto una sanzione amministrativa da € 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La conferma viene da una recente sentenza della Cassazione [1] che, riqualificando la condotta dell’imputato, ha dichiarato che il fatto non costituisce reato.

Le leggi regionali o nazionali possono prevedere, in favore di soggetti in difficoltà economiche, esenzioni dal pagamento del ticket per prestazioni assistenziali o sanitarie. Per beneficiare di tali esenzioni, il richiedente deve rilasciare delle dichiarazioni in cui attesta che il proprio reddito è inferiore a una determinata cifra.

A volte, presi dall’urgenza o necessità di ricevere la prestazione, tali dichiarazioni vengono rilasciate con una “certa leggerezza”, senza rendersi conto o conoscere effettivamente quello che è il proprio reddito.

Ciò, in passato, ha creato non pochi problemi per chi ha rilasciato dichiarazioni inesatte, anche a fronte di vantaggi minimi (nel caso della sentenza, il risparmio è stato di € 26,00 per il ticket). Sono stati, infatti, avviati procedimenti penali con richieste di condanne per truffa aggravata e falsità ideologica.

La Suprema Corte ha però ricordato [2] che l’attestazione falsa per ottenere le esenzioni del ticket integra il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” [3] e non quello di falso [4].
 
Ciò ha risvolto pratico non indifferente. Riconducendo infatti la condotta al “reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, anziché del “reato di falso”, si ha l’applicazione di una causa di esclusione della pena se il beneficio economico ottenuto è inferiore a € 3.999,96, con applicazione di una semplice sanzione pecuniaria tra € € 5.164,00 e € 25.822,005, che non può mai superare tre volte l’indebita somma percepita.

[1] Cass. sent. n. 17300/2013 del 16.04.13.
[2] Cfr. anche Cass. sent. n. 7537/2010 del 16.12.10.
[3] Art. 316-ter cod. pen.
[4] Art. 483 cod. pen. """

Fonte La legge per tutti.it.

http://www.laleggepertutti.it/28345_false-dichiarazioni-per-esenzione-ticket-solo-sanzioni-amministrative
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Avvocato penalista - Le false o non veritiere dichiarazioni, rese per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, possono costituire reato, ma solo entro certi e predeterminati limiti; al di sotto di essi, sono sanzionabili solo in via amministrativa e non pure penalmente.   
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