http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. Art. 213 del Codice Penale.

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domenica 16 agosto 1998

Avvocato penalista - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. Art. 213 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. Art. 213 del Codice Penale.
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Art. 213 del Codice Penale. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
 
Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
 
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
 
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
 
Il lavoro è remunerato.
 
Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
 
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.
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