Avvocato penalista - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. Art. 201 del Codice Penale.
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Art. 201 del Codice Penale. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero.
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato , è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, n°. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
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