Avvocato penalista - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Art. 216 del Codice Penale.
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Art. 216 del Codice Penale. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per tendenza;
2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.
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