Avvocato penalista - Riesame della pericolosità. Art. 208 del Codice Penale.
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Art. 208 del Codice Penale. Riesame della pericolosità.
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.
Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti
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Art. 208 del Codice Penale. Riesame della pericolosità.
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.
Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti
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