Avvocato penalista - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 bis del Codice Penale.
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Art. 211 bis del Codice Penale. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 2 della L. 8 marzo 2001, n°. 40.
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