Avvocato penalista - Revoca delle misure di sicurezza personali. Art. 207 del Codice Penale.
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Art. 207 del Codice Penale. Revoca delle misure di sicurezza personali.
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 89 della Legge 26 luglio 1975, n°. 354.
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