Avvocato penalista - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Art. 214 del Codice Penale.
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Art. 214 del Codice Penale. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
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