Avvocato penalista - Ubriachezza. Art. 688 del Codice Penale.
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Art. 688. Ubriachezza.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.
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