Avvocato penalista - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. Art. 690 del Codice Penale.
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Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
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Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
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