Avvocato penalista - Possesso ingiustificato di valori. Art. 708 del Codice Penale.
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Art. 708. Possesso ingiustificato di valori. (1)
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1968 n°. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 708 nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
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