Avvocato penalista - Detenzione di misure e pesi illegali. Art. 692 del Codice Penale.
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Art. 692. Detenzione di misure e pesi illegali.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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