Avvocato penalista - Omessa consegna di armi. Art. 698 del Codice Penale.
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Art. 698. Omessa consegna di armi.
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123.
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