Avvocato penalista - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Art. 694 del Codice Penale.
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Art. 694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.
Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.
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