Avvocato penalista - Commercio clandestino di cose antiche. Art. 706 del Codice Penale.
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Art. 706. Commercio clandestino di cose antiche. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava:
"Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila."
è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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Art. 706. Commercio clandestino di cose antiche. (1)
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(1) L'articolo che recitava:
"Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila."
è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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