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lunedì 18 gennaio 2016

Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.

Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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"  Il sistema delle estorsioni tra criminalità comune e mafiosa.
 
In queste prime riflessioni introduttive abbiamo accennato al fatto che l’estorsione, pur essendoci presentata dalla legislazione penale come un comune delitto che si realizza contro il patrimonio di un singolo individuo, è una delle attività più diffuse perpetrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso.
 
Si è aggiunto, per meglio specificare il concetto, che la mafia svolge in forma ordinaria attività estorsiva; e, da diversa angolatura, è difficile supporre che alcuni soggetti si organizzano tra loro per compiere siffatta attività criminosa su di un determinato territorio senza che essa possa essere normativamente accompagnata dalle «modalità mafiose», almeno per come la giurisprudenza interpreta la relativa circostanza aggravante.
 
Su quest’ultimo punto, comunque, si tornerà a breve.
 
Quando è così, si discorre generalmente di «sistema delle estorsioni»: il fatto che vede un’organizzazione imporre su di una enclave un vero e proprio monopolio della riscossione del pizzo, e – qualora si offra anche tale servizio – della protezione; sicché, in quell’area pagare diviene la regola, rifiutare di versare la tangente rappresenta l’eccezione.
 
A questo proposito, alcuni studiosi fanno una distinzione di massima, tra estorsione anonima (in cui le richieste estorsive sono anonime e saltuarie, e sono sostenute esclusivamente da minacce) ed estorsione-protezione (definita come un «sistema», per l’appunto, di imposizione di regolari tributi, simile a un meccanismo fiscale, che si afferma attraverso monopoli territoriali, sovrapponendosi al tessuto produttivo locale) [1].
 
La scelta dell’organizzazione di fare del racket un’attività «di sistema» risponde, invero, a inferenze razionali di facile comprensione.
 
Prendiamo un banale esempio: se in una cittadina più individui intendono organizzarsi tra loro per arricchirsi illecitamente sfruttando mezzi di violenta coercizione, è molto probabile che questi porranno in essere attività estorsiva sistematica, individuando esercenti commerciali o imprenditori e chiedendo loro, con regolarità, il pagamento di una tangente.
 
L’estorsione, come si è già avuto modo di rilevare, è un’attività che può risultare molto profittevole: non richiede l’utilizzo di mezzi fraudolenti elaborati né tantomeno di armi – salvo che l’estorsione non degeneri in episodi di violenza, in un primo momento soltanto prospettati – e ha il «vantaggio» di essere una attività delittuosa che difficilmente può essere scoperta dall’autorità giudiziaria senza la collaborazione della vittima.
 
Detto altrimenti, l’estorsione – la cui condotta si gioca per intero sul piano psicologico dell’influenza di un soggetto su di un altro soggetto – non ha nulla a che vedere con i più rischiosi delitti di furto o di rapina; delitti comunque diffusi, ma rispetto ai quali le possibilità di giungere a una sopraffazione fisica della vittima o comunque di essere scoperti sono ben maggiori.
 
Le evidenze giudiziarie e le statistiche disponibili confermano queste tesi nella misura in cui rivelano un’altissima cifra nera della condotta estorsiva.
 
E non è un caso che essa rappresenti spesso – in quanto attività, oltreché ordinaria, anche originaria – il brodo di coltura di una consorteria mafiosa.
 
Ma la relativa facilità con cui è possibile perpetrarla non deve far pensare che essa possa sempre andare a buon fine.
 
Prendiamo il caso in cui i soggetti che si propongono il compimento di attività estorsiva non posseggono né quella forza di intimidazione necessaria per chiedere il pizzo, né dispongono di strategie razionali di «conquista» di un territorio, agendo così in maniera improvvisata, senza metodo né criterio, al solo fine di ricercare un profitto immediato.
 
Ebbene, tutto ciò è vividamente percepito dall’estorto (che è soggetto a pressione, ed è dunque più sensibile a ogni sfumatura della minaccia insita nella richiesta), il quale, rendendosi conto di avere a che fare il «sistema delle estorsioni» con delinquenti di piccolo calibro che non hanno dietro alcuno, può ignorare le richieste o denunciare i fatti alle forze di polizia.
 
In questi casi, la possibilità che il fatto illecito possa emergere e determinare l’arresto e la condanna degli estorsori è altissimo: nel momento in cui il commerciante o l’imprenditore non percepisce la minaccia rivoltagli come reale e non ritiene probabile un gesto di ritorsione, non è spinto in alcun modo a dare seguito alle richieste, e anzi, è invogliato a denunciare.
 
È evidente come in questi casi non si possa parlare di «sistema»: imporre un «sistema» vuol dire capitalizzare un patrimonio d’intimidazione formatosi nel tempo; vuol dire, da diversa prospettiva, inquinare irrimediabilmente le falde dell’economia locale, generando inevitabili distorsioni nel mercato e nella concorrenza; vuol dire, insomma, veicolare i fatti da una dimensione di criminalità comune a quella della criminalità mafiosa.
 
Il racket improvvisato, saltuario, che porta sovente all’immediato arresto dei malfattori, rimane inevitabilmente incagliato sulle secche della criminalità comune.
 
Al contrario, l’attività estorsiva sistematica – che, in quanto tale, può affiorare soltanto da un humus di criminalità associativa – è riconducibile al binomio che presta il sottotitolo a questo volume: «potere e legittimazione».
 
La differenza si coglie rispetto a entrambi i termini: la legittimazione, si è detto, determina ab origine le attività di un’organizzazione criminale su di un territorio; il potere, invece, ha una intrinseca connotazione onnicomprensiva, è «più ampio della forza, contiene di più, e non è altrettanto dinamico.
 
È più complesso e possiede perfino una certa misura di pazienza» [2].
 
Risulta perciò dirimente, per una corretta collocazione del fenomeno sul piano teorico-concettuale, poter distinguere l’attività estorsiva «comune» da quella («sistematica») aggallata da un contesto caratterizzato dall’associazionismo criminale: potendo all’uopo considerare, di volta in volta, il disvalore intrinseco della condotta, il rischio che essa possa essere replicata sullo stesso soggetto o su altri, il grado di timore che si ingenera nella collettività, il peso e l’influenza che hanno le vicende estorsive sulle scelte economiche dell’imprenditoria locale e sulle dinamiche sociali, e via discorrendo.
 
Una distinzione che dunque è non soltanto possibile, ma, almeno da un punto di vista concettuale, deve essere necessariamente tenuta ferma. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
 
Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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