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venerdì 8 gennaio 2016

Avvocato penalista - Le vittime di reato, da oggi, hanno più tutele e maggiori diritti.

Avvocato penalista - Le vittime di reato, da oggi, hanno più tutele e maggiori diritti.
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Avvocato penalista - Le vittime di reato, da oggi, hanno più tutele e maggiori diritti.
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" Vittima di reato? Da oggi più tutele e diritti.
 
A breve entreranno in vigore nuove regole che stabiliscono maggiori tutele e nuovi diritti per le vittime di reati, dal diritto all’interprete per chi non conosce la lingua, alla tutela delle persone più vulnerabili chiamate a testimoniare contro i propri aggressori.
 
Grazie alle nuove norme approvate dal Governo [1] le vittime di reato godranno di più diritti e tutele nel processo penale: potranno chiedere la traduzione degli atti processuali e farsi assistere da un interprete se non comprendono la lingua, dovranno essere avvisate quando il loro aggressore viene scarcerato e potranno testimoniare contro il proprio aggressore con modalità protette.
 
Le nuove regole entreranno in vigore il prossimo 20 gennaio e sono state imposte da una direttiva dell’Unione Europea che chiedeva maggiori tutele per le vittime di reato, specialmente per coloro che hanno subito reati contro la persona, come maltrattamenti, lesioni, omicidi, violenze sessuali ecc.
 
Alle vittime sarà quindi garantito nei processi penali un ruolo molto maggiore di quanto accaduto finora.
 
Ecco nel dettaglio le nuove regole:
 
Tutela dei minori.
 
Come accadeva finora solo per gli imputati, nel caso in cui non sia certa la maggiore età della persona offesa, il Giudice potrà ordinare una perizia per accertarlo e se dovesse restare un dubbio, la persona si presumerà minorenne e quindi riceverà lo stesso trattamento protettivo destinato ai minori [2].
 
Tutela per i conviventi delle vittime.
 
Nel caso in cui la vittima dovesse morire a causa di un reato, i diritti che sarebbero spettati alla vittima potranno essere esercitati non più soltanto dai parenti, ma anche dalle persone con essa stabilmente conviventi e legate da relazione affettiva [3].
 
Avviso sui propri diritti.
 
Come accade per gli imputati, sarà obbligatorio fornire alla vittima di un reato, in una lingua a lei comprensibile, tutti gli avvisi relativi ai propri diritti e ai propri obblighi nel processo [4].
 
Avviso sulla scarcerazione dell’imputato.
 
L’Autorità giudiziaria avrà l’obbligo di informare tempestivamente la vittima di un reato commesso con violenza sulla persona nel caso in cui l’aggressore sia scarcerato o sia evaso dal carcere o dagli arresti domiciliari [5].
 
Testimonianza protetta delle vittime.
 
Fino ad oggi la vittima di un reato era sempre e comunque costretta a testimoniare contro il proprio aggressore anche alla presenza di costui, ad eccezione dei minorenni, degli infermi di mente e delle vittime di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, stalking.
 
Con le nuove norme le stesse tutele potranno essere applicate anche alle vittime di altri reati, maggiorenni, che siano particolarmente vulnerabili perché legate affettivamente, psicologicamente o economicamente all’autore del reato (ad es. il dipendente nei confronti del datore di lavoro) [6].
 
Queste persone potranno essere sentite dalla Polizia o dal Pubblico Ministero con la partecipazione di uno psicologo [7] e potranno evitare di testimoniare nel processo in pubblico e alla presenza della persona accusata del reato, rispondendo alle domande durante le indagini [8], oppure con modalità protette [9].
 
Diritto all’interprete e alla traduzione degli atti.
 
La persona offesa che non conosca la lingua italiana può chiedere di farsi assistere gratuitamente da un interprete durante il processo e può richiedere, sempre gratuitamente, la traduzione degli atti del processo [10].
 
Il diritto alla traduzione può essere esercitato anche prima del processo, sin dal momento della presentazione della denuncia o della querela [11].
 
Le nuove norme però non precisano cosa accade nel caso in cui gli i nuovi obblighi nei confronti delle persone offese non vengano rispettati da parte delle autorità competenti.
 
Quando infatti vengono violate le norme a tutela degli imputati, gli atti illegittimi sono dichiarati nulli e ciò va a vantaggio dell’imputato, che vede allungarsi i tempi del processo.
 
Nel caso di violazione dei diritti della vittima, invece, la ripetizione degli atti nulli avrebbe spesso come conseguenza solo l’allungarsi dei tempi del giudizio, cosa che andrebbe soltanto a vantaggio dell’imputato.
 
In ogni caso, la vittima potrà comunque chiedere allo Stato il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei propri diritti processuali da parte dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia.
 
[1] D. Lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015.
 
[2] Art. 90, comma 2-bis, cod. proc. pen.
 
[3] Art. 90, comma 3, cod. proc. pen.
 
[4] Art. 90-bis cod. proc. pen.
 
[5] Art. 90-ter cod. proc. pen.
 
[6] Art. 90-quater cod. proc. pen.
 
[7] Artt. 190-bis, 351, 362 cod. proc. pen.
 
[8] Art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen.
 
[9] Art. 498 comma 4-quater cod. proc. pen.
 
[10] Art. 143-bis cod. proc. pen.
 
[11] Art. 107-ter disp. att. cod. proc. pen. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
 
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