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giovedì 20 giugno 2013

Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.

Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.

Lo ha stabilito una recente decisione della Corte di Cassazione.
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Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.
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""" Reato di maltrattamenti in famiglia anche nella famiglia di fatto.

Scatta il reato di maltrattamenti in famiglia anche se la vittima è un componente della famiglia di fatto.

Il reato di maltrattamenti in famiglia [1] scatta quando aggressore e vittima formano una coppia fondata sul matrimonio o almeno una coppia di fatto.

Affinché si possa parlare di coppia di fatto è necessaria una convivenza stabile e duratura. Non è invece sufficiente una frequentazione abituale e una convivenza solo occasionale [2].

I giudici della Suprema Corte ricordano il significato di “famiglia”.

Con questo termine si intende ogni insieme di persone che, per intime relazioni e consuetudini di vita, sono legate da rapporti di reciproca assistenza e protezione.
 
Il partner può quindi considerarsi un familiare anche se non vi è matrimonio purché vi sia una comunanza di vita e affetti equiparabile a quella della famiglia legittima: volontà di vivere insieme, condividere i beni e dare vita ad un nucleo familiare stabile e duraturo.

Se mancano queste condizioni, una relazione non può essere identificata come famiglia di fatto.

Di conseguenza, eventuali violenze perpetrate ai danni del partner non possono essere punite come reato di maltrattamenti in famiglia [3].

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha riguardato un uomo che maltrattava la sua compagna, non convivente, con cui aveva una relazione precaria e instabile, tale da non potersi qualificare come famiglia di fatto.

[1] Art. 572 cod. pen.: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”.
[2] Cass. sent. n. 22915 del 27 maggio 2013.
[3] La condotta sarà invece punita, per esempio, come reato di lesioni personali. """

Fonte La legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/30446_reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-anche-nella-famiglia-di-fatto

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Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.
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