http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

lunedì 24 giugno 2013

Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.


Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.
____________________________________


Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.
____________________________________



""" Carcere per il coniuge che non versa l’assegno di divorzio all’ex bisognoso.

E’ possibile finire in carcere per non avere pagato il mantenimento all’ex coniuge?

La risposta affermativa si applica esclusivamente nei casi di bisogno. Qualora, infatti, il mancato versamento tocchi beneficiari con condizioni economiche gravose, essendo il pagamento considerato imprescindibile, è normativamente ammissibile la reclusione per il coniuge deficitario. La detenzione correlata alla sanzione pecuniaria viene, di contro, esclusa nei confronti del responsabile che non versa l’assegno di divorzio all’ex coniuge ‘benestante’ o che comunque non è ammesso ai requisiti che circoscriventi lo status di bisogno.
 
A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, sezioni unite penali, tramite la sentenza 23866/2013 con cui ha stabilito che, in maniera favorevole al reo, con riguardo alla punizione applicativa in caso di incompiuto versamento mensile dell’assegno, il generico rimando all’articolo 570 del Codice Penale va interpretato in riferimento esclusivo al primo comma, mentre la difformità sanzionatoria stabilita dal legislatore nel secondo comma viene appositamente giustificata dalla diversità ontologica della circostanza. Nello specifico, l’applicazione del primo comma del menzionato articolo 570 del c.p., viene a riguardare l’ex coniuge che, mancando al pagamento dell’assegno di divorzio al quale è vincolato, arriva a sottrarsi, si legge in sentenza, agli “obblighi di assistenza” contratti con l’ex coniuge, a prescindere dalla condizione di necessità.
 
Dissimile è invece la situazione prospettata dalla disciplina dell’articolo 570 del c.p., al secondo comma. In tal caso infatti, la condanna prevista dalla normativa viene applicata nei riguardi di chi è responsabile di aver negato la corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli o al coniuge. Qui, il comportamento sanzionato arriva dunque a presupporre uno stato di bisogno sussistente da parte del beneficiario. “E’ proprio l’ambito circoscritto della nozione dei mezzi di sussistenza (che contiene la valenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo) -ha chiarito al riguardo la Suprema Corte- a impedire di considerare la violazione formale dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile affine alla condotta di danno quale delineata dall’articolo 570, comma secondo, n. 2, del codice penale”.

L’impossibilità di estendere il rinvio, prodotto dall’art. 12-sexies l.n. 898 del 1970, al secondo comma dell’articolo 570 del Codice Penale interviene l’inefficace conformità a livello contenutistico tra la fattispecie penale prevista dal Codice e invece quella annunciata dalla riforma normativa regolante il divorzio, alla quale tra l’altro rimanda la legge n. 54 del 2006 in tema di obblighi economici a carico del coniuge separato. La risoluzione del contrasto sottoposto al vaglio della Corte, inoltre, non è arrivata a comportare alcuna sostanziale mitigazione della tutela repressiva, posto che, essendo rimessa nelle mani del giudice la concretizzazione della decisione sanzionatoria, nei confronti di chi si sottrae al versamento  dell’assegno divorzile, qualora sussistano gravi precondizioni, può comunque subentrare la pena detentiva. """

Fonte Leggi Oggi.it:

http://www.leggioggi.it/2013/06/03/cassazione-non-versare-lassegno-di-divorzio-costa-il-carcere/

____________________________________


Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.
____________________________________


Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________