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martedì 25 giugno 2013

Avvocato penalista - E' reato, a volte, anche l'amare, l'amore od il cercare di amare qualcuno; per esempio, quando ciò avviene con corteggiamenti o pedinamenti petulanti, nonché indesiderati.

Avvocato penalista - E' reato, a volte, anche l'amare, l'amore od il cercare di amare qualcuno; per esempio, quando ciò avviene con corteggiamenti o pedinamenti petulanti, nonché indesiderati.
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Avvocato penalista - E' reato, a volte, anche l'amare, l'amore od il cercare di amare qualcuno; per esempio, quando ciò avviene con corteggiamenti o pedinamenti petulanti, nonché indesiderati.
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""" Corteggiamenti e pedinamenti petulanti: amare può essere reato.
 
Fare una serenata alla donna amata o insistere nel corteggiarla in pubblico, eventualmente pedinandola, può costituire un reato, quando ciò arrivi a condizionare la tranquillità della vittima.
 
Forse Shakespeare, con le sue idilliache descrizioni delle serenate sotto i balconi, non avrebbe approvato. Ma la giurisprudenza di oggi è assai attenta al rispetto della privacy e così ritiene che un corteggiamento eccessivamente ossessivo e petulante può diventare un reato. 
 
Secondo la Cassazione, il continuo e insistente corteggiamento, chiaramente non gradito, di una donna, che si manifesti in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate, fa scattare il reato di molestia [1].

La condotta deve essere, infatti, necessariamente petulante nonché mossa da un motivo biasimevole.
Ed evidentemente, la psicosi amorosa viene considerata un motivo biasimevole per il legislatore.
 
Perché possa diventare illecita, il corteggiamento deve essere capace di arrecare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di disagio, alterandone le normali condizioni di tranquillità [2] (per esempio, portando la vittima a cambiare l’abituale strada o i posti da essa prima frequentati).

Inoltre è necessario che il disturbo sia arrecato:

- in luogo pubblico (o aperto al pubblico, come un cinema, l’androne di un palazzo, la scala comune a più abitazioni, ecc.) [3];
 
- oppure attraverso il telefono.
 
Il reato può essere commesso sia che l’agente si trovi in luogo pubblico (o aperto al pubblico) mentre la parte lesa in luogo privato (tipico è il caso della serenata sotto un balcone); sia che la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico (o aperto al pubblico) [4].
 
Il reato può essere realizzato anche con una sola azione sporadica di disturbo e molestia [5]. Non sono quindi necessarie una pluralità di azioni. Così, anche una evidente scritta su un muro, che riporti inequivocabilmente il riferimento alla donna corteggiata, può diventare un reato (oltre ovviamente al conseguente illecito dell’imbrattamento della proprietà privata).

In altri termini occorre o un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà o altro biasimevole motivo.

Non può essere reato invece il caso in cui la condotta consista nell’inviare una mail, un sms o un qualsiasi altra lettera.

Essa, infatti, a differenza della telefonata, non comporta alcuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario e, dunque, alcuna intrusione diretta dell’agente nella sfera della vittima.
 
Insomma, è proprio il caso di dirlo: l’amore fa male al cuore.

Ma anche alla fedina penale.

[1] Art. 660 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 6905 dell’11.06.1992.
[3] Cass. sent. n. 28853 del 16.06.2009 depistata il 15.07.2009.
[4] C. App. Palermo, sent. n. 1606 del 4.06.2012.
[5] Cass. sent. n. 29933 dell’8.07.2010; Cass. sent. n. 11514 del 16.03.2010; Cass. sent. n. 23521 del 22.04.2004. """

Fonte: La legge per tutti.it.

http://www.laleggepertutti.it/30890_corteggiamenti-e-pedinamenti-petulanti-amare-puo-essere-reato
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