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lunedì 17 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rapina. Art. 628 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rapina. Art. 628 del Codice Penale.
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Art. 628. Rapina.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (2)

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; (1)

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; (1)

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. (4)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)

(1) Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e, successivamente, così modificato dall’art. 7, comma 2, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(4) Numero aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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