Avvocato penalista - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Art. 635 quinquies del Codice Penale.
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Art. 635 quinquies. (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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