Avvocato penalista - Estorsione. Art. 629 del Codice Penale.
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Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (1)
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 (2) se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(1) Le parole: "da euro 516 a euro 2.065" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n°. 3.
(2) Le parole: "da euro 1.032 a euro 3.098" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n°. 3.
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