Avvocato penalista - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Art. 635 quater del Codice Penale.
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Art. 635 quater. (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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