Avvocato penalista - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635 bis del Codice Penale.
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Art. 635 bis. (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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