Avvocato penalista - Ingresso abusivo nel fondo altrui. Art. 637 del Codice Penale.
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Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
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