Avvocato penalista - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Art. 405 del Codice Penale.
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Art. 405 del Codice Penale. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
(1) Le parole: “del culto cattolico” sono state così sostituite dall’art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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