Avvocato penalista - Evasione. Art. 385 del Codice Penale.
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Art. 385 del Codice Penale. Evasione.
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3).
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (4).
(1) Il comma che recitava: ''Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.'' è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.
(2) Il comma che recitava: ''La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.'' è stato così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.
(3) Comma così sostituito dall'art. 29, della L. 12 agosto 1982, n°. 532, recante provvedimenti sulla libertà personale.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 15, della L. 12 gennaio 1977, n°. 1, sull'ordinamento penitenziario.
L'art. 3, del D. L. 13 maggio 1991, n°. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n°. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, così dispone:
«È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.
Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».
La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1994, n°. 87 (Gazz. Uff. 23 marzo 1994, n°. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.
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Art. 385 del Codice Penale. Evasione.
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3).
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (4).
(1) Il comma che recitava: ''Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.'' è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.
(2) Il comma che recitava: ''La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.'' è stato così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.
(3) Comma così sostituito dall'art. 29, della L. 12 agosto 1982, n°. 532, recante provvedimenti sulla libertà personale.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 15, della L. 12 gennaio 1977, n°. 1, sull'ordinamento penitenziario.
L'art. 3, del D. L. 13 maggio 1991, n°. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n°. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, così dispone:
«È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.
Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».
La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1994, n°. 87 (Gazz. Uff. 23 marzo 1994, n°. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.
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