Avvocato penalista - Sfida a duello. Art. 394 del Codice Penale.
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Art. 394 del Codice Penale. Sfida a duello.
[Art. 394. Sfida a duello.
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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Questa è giustizia?
Avvocato penalista.
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sabato 20 marzo 1999
Avvocato penalista - Sfida a duello. Art. 394 del Codice Penale.
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