Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Art. 393 bis del Codice Penale.
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Art. 393 bis del Codice Penale. Causa di non punibilità.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. (1)
(1) Articolo aggiunto aggiunto dall’art. 1, comma 9, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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