Avvocato penalista - Duellante estraneo al fatto. Art. 399 del Codice Penale.
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Art. 399 del Codice Penale. Duellante estraneo al fatto.
[Art. 399. Duellante estraneo al fatto.
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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