Avvocato penalista - Patrocinio o consulenza infedele. Art. 380 del Codice Penale.
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Art. 380 del Codice Penale. Patrocinio o consulenza infedele.
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. (1)
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
(1) Il comma che recitava: "Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516." è stato così modificato dall'art. 10, co. 10, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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